Inizia una nuova stagione sciistica: conosciamo le regole da osservare in pista?

DAL DECALOGO DELLO SCIATORE ALLA L. 363/03 ED IL DLGS 40/2021 le regole per chi utilizza e piste da sci 

INIZIA UNA NUOVA STAGIONE SCIISTICA: CONOSCIAMO LE REGOLE DA OSSERVARE IN PISTA?

DAL DECALOGO DELLO SCIATORE ALLA L. 363/03 ED AL D. LGS 40/2021
 

Già la FIS (Federazione Internazionale Sci), a Beirut nel 1967, aveva elaborato un corpo di dieci regole di condotta per gli sciatori: il “Decalogo dello sciatore” cui è stata riconosciuta efficacia vincolante dai Tribunali del nostro Paese. Infatti, la non osservanza di queste regole pone lo sciatore in una condizione di difetto dalla quale può derivare una sua responsabilità in caso di incidente con danni a sé o agli altri.

Il Decalogo dello sciatore costituisce il modello dello sciatore coscienzioso, prudente e diligente ed enuncia le principali modalità di comportamento, proprie della pratica dello sci, la cui osservanza è essenziale per la circolazione.

Tutti gli sciatori sono tenuti a conoscere tali regole e ad osservarle tanto più che, con alcune aggiunte, queste regole sono state codificate dal Legislatore Italiano, prima con la L. 363/2003, e poi con il D. lgs. 40/2021 che ha abrogato e quindi sostituito la precedente L. 363/2003.

Tra gli obblighi previsti nella disciplina attualmente in vigore (D.lgs 40/2021) si menzionano, a titolo esemplificativo, l’utilizzo del casco per tutti gli under 18 che frequentano le piste con sci, snowboard, telemark, slitte e slittini (art. 17), il controllo e l’adattamento della velocità alle proprie capacità, alle indicazioni impartire dal gestore tramite i cartelli e alle condizioni ambientali (art. 18), il diritto di precedenza allo sciatore a valle (art. 19), le regole per il sorpasso (all’art. 20), per gli incroci e per lo stazionamento (artt. 21 e 22), l’omissione di soccorso (art. 23) e i comportamenti da tenere nel transito e nella risalita delle piste (art. 24).

Non da ultimo, si ricorda, l’obbligo assicurativo (art. 30 d. lgs. 40/2021) che espressamente prevede “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”.

Questa assicurazione deve essere proposta dal gestore o dall’ufficio skipass al momento del suo acquisto e deve in questa occasione essere comprata dallo sciatore, a meno che non si sia già coperti per effetto di altre personali polizze assicurative che includano la responsabilità civile verso terzi, anche in pista.
E’ possibile consultare il Decalogo dello sciatore e il testo vigente del D. lgs 40/2021 ai link qui sotto e poi, con serena consapevolezza, godersi la stagione sciistica!
Il Decalogo dello sciatore https://fisi.org/sicurezza-in-pista/
Il D. lgs 40/2021 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40