Spesso le piste da slittino sono delimitate ai bordi da barriere di legno composte da assi di legno prive di materassi o reti. Questo tipo di protezione è utilizzato anche nelle competizioni in base al regolamento internazionale emanato nel 2016 dalla FIL (Fédération Internationale de Luge de Course). Secondo il Tribunale di
Spesso le piste da slittino sono delimitate ai bordi da barriere di legno composte da assi di legno prive di materassi o reti. Questo tipo di protezione è utilizzato anche nelle competizioni (https://it.sportnews.bz/Articolo/sport-invernali/slittino-su-pista-naturale/Slittino-su-pista-naturale-2-gare-della-Coppa-Alto-Adige-a-Lazfons), in base al regolamento internazionale emanato nel 2016 dalla FIL (Fédération Internationale de Luge de Course). Secondo il Tribunale di Bolzano, che sul punto si è espresso recentemente con due conformi sentenze, il gestore non risponde dei danni occorsi allo slittinista infortunatosi nell’impatto contro le barriere di legno.
I CASI
In entrambi i casi l’utente, alla guida di uno slittino, perdeva il controllo del mezzo in curva e s’infortunava impattando contro le barriere di legno poste a bordo della pista. Per il risarcimento del danno la parte infortunata conveniva il gestore del comprensorio sciistico ritenendolo responsabile in via contrattuale e/o extra contrattuale (artt. 1218 c.c., 2043 c.c., 2051 c.c.) per aver omesso di apporre materassi o altre protezioni sulle paratie di legno. Il Tribunale di Bolzano, con due pronunce distinte, ha escluso la sussistenza della responsabilità del gestore costituendo, da un lato, fatto notorio che la messa in sicurezza della piste da slittino avvenga con barriere di legno, prive di reti o materassi, atte ad impedire l’uscita di pista degli utenti e al contempo evitare che la corsa sia bloccata con pericolo di incastri e, dall’altro lato, perché nella pratica dello slittino deve essere attentamente valutata la condotta dell’utente in grado di integrare fortuito.
LE SENTENZE IN BREVE
Tribunale di Bolzano; sentenza 20.12.23: D.P. contro 3 ZINNEN S.P.A.
Tribunale di Bolzano; sentenza 11.10.23: R.Z. contro MERANO 2000 FUNIVIE S.P.A.
Responsabilità civile – Slittino – Incidente in pista – Barriere di legno – Responsabilità del gestore per omessa messa insicurezza, omesse protezioni – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. – Non sussiste – Condotta dell’utente – Fortuito – Sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 1218 c.c. – Non sussiste – Responsabilità del gestore ex art. 2043 c.c. – Non sussiste
“Costituisce fatto notorio nelle zone alpine che la messa in sicurezza delle curve lungo le piste da slittino avviene generalmente, ed anche nelle gare da slittino a livello agonistico, sia nazionali che internazionali, proprio con la posa di paratie in legno. Se tali protezioni vanno ritenute sufficienti a garantire la sicurezza degli atleti nelle competizioni agonistiche, a maggior ragione le stesse devono considerarsi idonee per gli slittinisti che esercitano l’attività sportiva a livello amatoriale e che percorrono le piste a velocità notevolmente inferiore (…) tali protezioni, hanno lo scopo di impedire la fuoriuscita degli slittinisti dalla pista, mantenendoli all’interno del tracciato di discesa, con funzione non dissimile a quella tipica del guard rail in uso sulle strade, e ciò senza bloccare la corsa dello slittino e senza rischio che gli slittini e/o i conducenti dei medesimi vi si impiglino, come potrebbe avvenire nel caso di posizionamento di una rete e/o di un materassino morbido”.
“Regole di comune esperienza nella pratica dello slittino, ovviamente sconosciute a chi di esperienza sia privo, impongono di considerare che detto mezzo di locomozione richiede anzitutto una certa perizia nella sua conduzione. Si tratta infatti di mezzo privo di strumenti di direzionalità – quali manubrio, volante, ecc… - e, soprattutto, privo di freni. Proprio dette caratteristiche impongono, in primo luogo, che si conoscano le tecniche di guida e di frenatura del mezzo tali da consentirne l’arresto con qualsiasi condizione di neve o ghiaccio e, ancor prima, che si conoscano le reazioni e le caratteristiche di guida del mezzo con il quale ci si appresta ad affrontare la discesa (…) Per contro, non è pretendibile che la responsabilità per eventuali incidenti dovuti ad incapacità nel suo utilizzo venga riversata sui terzi, dovendosi applicare il principio di autoresponsabilità”.