La nuova normativa abroga e quindi sostituisce quella della L. 363/2003 che negli ultimi vent’anni, insieme alle leggi Regionali e Provinciali nella cornice della Legge quadro Nazionale emanate, ha disciplinato la pratica degli sport che si praticano sulla neve, nelle aree sciabili. L’obiettivo del legislatore del 2021 è stato
UNA PANORAMICA
La nuova normativa abroga e quindi sostituisce quella della L. 363/2003 che negli ultimi vent’anni, insieme alle leggi Regionali e Provinciali nella cornice della Legge quadro Nazionale emanate, ha disciplinato la pratica degli sport che si praticano sulla neve, nelle aree sciabili. L’obiettivo del legislatore del 2021 è stato quello di aggiornare le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali per garantire livelli di sicurezza più elevati. Il D.lgs 40/2021 ha subito nel tempo diverse modifiche, le ultime in vigore da quest’anno, creandosi non poca confusione sulla data di entrata in vigore delle varie novità introdotte dalla nuova disciplina. In un primo momento l’entrata in vigore del D. Lgs. 40/2021 era fissata per 1.1.2022, successivamente, la legge di conversione del decreto, L. 21 maggio 20221, n. 69, ne ha posticipato l’entrata in vigore al 31.12.23. Da ultimo però (L. 23 luglio 2021 n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73) l’art. 43 bis del D. lgs 40/2021 è stato rimodificato riportando l’entrata in vigore della nuova disciplina al 1.1.2022.
L’OBBLIGO ASSICURATIVO, ART. 30 D. LGS. 40/2021
Tra le novità introdotte dal D. lgs. 40/2021 – ed in vigore già dalle due passate stagioni, 1.1.2022 – vi è quella contenuta all’art. 30 che espressamente prevede “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”.
Sul punto è interessante chiarire che:
a) l’obbligo è rivolto al solo utente per quanto riguarda il possesso della polizza per la responsabilità civile per danni e infortunai causati a terzi;
b) è rivolto al gestore limitatamente all’offerta agli utenti, al momento dell’acquisto dello skipass, di una polizza assicurativa;
c) non comprende alcun obbligo di controllo da parte del gestore circa il possesso da parte degli utenti della polizza per la responsabilità civile per danni e infortunai causati a terzi, né tanto meno impone al gestore di non vedere lo skipass o di impedire l’accesso alle piste e agli impianti a coloro che siano sprovvisti di polizza RCT.
Per consultare il testo vigente del D. lgs 40/2021 clicca qui (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;40)